Regolamento delle scuole UCPI

 
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1 – Oggetto e finalità. 

1. Il presente regolamento disciplina l’attività di formazione e di qualificazione professionale dell’avvocato penalista, svolta dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dalle Camere Penali che ad essa aderiscono. 

2. La finalità perseguita è di assicurare – in modo uniforme sul territorio nazionale – elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale. 

Art. 2 – Organizzazione. 

1.L’attività di formazione e di qualificazione professionale viene organizzata e gestita, in conformità al presente regolamento, dalla Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista e dalle Scuole territoriali dell’Unione Camere Penali Italiane. 

2. Al fine di garantire la più efficace attività di formazione, aggiornamento e specializzazione dell’avvocato penalista, la Giunta nomina tra i suoi componenti un proprio delegato. 

TITOLO II – SCUOLE TERRITORIALI 

Art. 3 Istituzione e gestione

1. Le Camere penali territoriali svolgono la loro attività di formazione e qualificazione professionale mediante la Scuola territoriale, salvo deroghe approvate dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane. 

2. Le Scuole territoriali dell’Unione Camere Penali Italiane sono istituite da una o più Camere penali appartenenti al medesimo distretto. 

3. Le Scuole territoriali sono rette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da un Comitato di gestione. La delibera istitutiva della Scuola territoriale stabilisce il numero dei membri e le modalità per la loro designazione. 

4. La delibera di istituzione di una Scuola territoriale deve essere ratificata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

5. Il Comitato di gestione, in conformità alle indicazioni della Camera penale, cura l’organizzazione della formazione penalistica di competenza della Scuola, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali. 

Il Comitato di gestione rimane in carica sino alla scadenza degli organi direttivi della Camera penale che lo ha nominato. 

Art. 4 – Formazione e qualificazione professionale. 

1. Le Scuole territoriali organizzano: 

a) attività dirette alla formazione ed all’aggiornamento professionale dell'avvocato e del praticante avvocato; 

b) corsi di base per l'esercizio dell'attività di difesa nel processo penale; 

c) corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 

d) eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20; 

e) ulteriori attività approvate dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Art. 5 – Corsi di preparazione all’esame di avvocato 

1. Le Scuole territoriali possono organizzare, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, un Corso per l’accesso all’esame di avvocato. Esse possono, inoltre, organizzare e gestire – nell’ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi – incontri concernenti la formazione penalistica. 

Art. 6 - La formazione penalistica di base 

1. Le Scuole territoriali impartiscono la formazione penalistica di base mediante l’organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati una adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale. 

2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti. 

3. Il Corso prevede un minimo di novanta ore, da svolgersi in ventiquattro mesi ed ha per oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la deontologia forense. Possono, inoltre, essere previsti incontri concernenti la balistica, la medicina legale, l’informatica forense e le altre materie ausiliarie utili alla formazione pratica del legale. Particolare attenzione viene riservata alla strategia difensiva. 

4. Il programma del Corso è articolato seguendo i modelli minimi uniformi previsti nel regolamento emanato dal CNF il 22 maggio 2015 

5. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione ai singoli incontri che siano rigorosi ed agevolmente verificabili. 

6. All’esito del Corso è effettuata una prova di verifica finale consistente in un colloquio da sostenere dinanzi ad una commissione composta dal/dai Responsabile/i della/e Scuola/e territoriale/i organizzatrice/i (o da un suo/loro delegato), coadiuvato da due o più componenti, secondo il numero degli iscritti al corso, scelti tra i componenti del Comitato di Gestione della Scuola o delle altre Scuole del Distretto. Al colloquio sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% degli incontri previsti dal programma. 

La commissione viene nominata dalla Camera penale o, di intesa, dalle Camere penali che hanno organizzato il corso e resterà in carica per due anni. 

7. Il colloquio finale di verifica consiste nella discussione di un caso pratico, (come ad esempio un fac-simile di fascicolo processuale) predisposto dalla commissione e messo a disposizione dei corsisti per il tempo ritenuto necessario. Ai fini del superamento della prova finale i partecipanti dovranno dimostrare di aver acquisito le tecniche, le capacità e le strategie necessarie per svolgere una adeguata difesa. 

Coloro che all’esito della prova di verifica non saranno ritenuti idonei potranno ripresentarsi innanzi alla medesima commissione ogni tre mesi e, comunque, nel termine massimo di due anni dalla conclusione del corso. 

Della prova di verifica finale verrà redatto un verbale sottoscritto per ciascun partecipante in cui verrà sinteticamente annotato il giudizio della commissione che ha ritenuto la idoneità o meno del candidato. 

8. La partecipazione ai Corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta anche ai fini della attribuzione di crediti formativi per la formazione continua dell'avvocato, solo a coloro che abbiano frequentato almeno 80% delle lezioni previste dal programma, ancorché non abbiano sostenuto la prova finale. 

9. L’attestato di frequenza con il giudizio di idoneità, contenente la data della prova di verifica finale di cui al presente articolo, verrà sottoscritto dal Presidente della/e Camera/e penale/i e dal/dai Responsabile/i della/e Scuola/e territoriale/i organizzatrice/i ed è valido quale titolo per la iscrizione agli elenchi di cui all’art. 29, comma 1 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo 31 gennaio 2015 n.6 ed integrato dal regolamento emanato dal CNF il 22 maggio 2015, salvo che norme di legge prevedano ulteriori requisiti. 

10. La Scuola o le Scuole organizzatrici del Corso redigono annualmente un elenco degli attestati rilasciati che verrà inviato in copia alla segreteria dell’Unione delle Camere penali anche a mezzo mail. 

Art. 7 – La formazione continua di base 

1. La formazione continua di base è organizzata dalle Scuole territoriali mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione. 

2. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale (del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie), devono presentare carattere teorico-pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati. 

3. Relatori e docenti devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, da magistrati ed esperti di settore. 

4. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione, che siano rigorosi ed agevolmente verificabili. 

5. All’esito della verifica della effettività della partecipazione alla iniziativa di formazione, la Scuola territoriale rilascia l’attestato di frequenza. 

Art. 8 – Disposizioni comuni e modalità di accreditamento delle iniziative ai fini della formazione continua 

1. Al fine di garantire l’uniformità qualitativa della attività di formazione prevista dagli articoli 5-6 e 7 e la coerenza con le indicazioni del presente regolamento, i Responsabili delle Scuole territoriali devono inviare alla Segreteria dell’Unione Camere Penali Italiane – almeno quaranta giorni prima rispetto all’inizio del corso o della diversa attività formativa – una relazione dettagliata dell’attività organizzata. In tale relazione devono essere indicati: contenuti e metodo formativo; durata; nominativi e qualifiche dei relatori; gli strumenti volti a controllare effettività e proficuità della partecipazione; le modalità di rilascio degli attestati di frequenza; eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. Deve, altresì, essere fornita la documentazione concernente l’attività formativa organizzata. La Giunta, per il tramite di una propria commissione, verifica la corrispondenza di quanto sopra alle statuizioni del presente regolamento e, se necessario, può richiedere modifiche ed integrazioni delle disposizioni organizzative impartite dalle Scuole territoriali. 

2. La Scuola organizzatrice, che intenda conseguire l’accreditamento dell’attività formativa tramite UCPI, deve, altresì, verificare la corrispondenza tra contenuti, metodo formativo e finalità del Regolamento sulla Formazione Continua del C.N.F. n.6 /2014 integrato il 30 luglio 2015. La Commissione di Giunta, prevista al comma precedente, curerà i necessari adempimenti secondo il protocollo UCPI – CNF sottoscritto il 12 marzo 2016 , inviando la comunicazione almeno 30 giorni prima. 

3.Fermo quanto sopra previsto, l’accreditamento di eventi formativi o di aggiornamento per il riconoscimento dei crediti in deontologia dovrà essere richiesto direttamente al competente Consiglio dell’Ordine o in alternativa per i soli eventi di rilevanza nazionale al CNF; in tal caso tramite la Segreteria dell’Unione. 

4. la Giunta, al fine di coordinare e promuovere le attività di formazione e di aggiornamento, la costituzione delle Scuole territoriali e la formazione dei formatori, nomina una commissione nazionale i cui componenti sono scelti tra gli iscritti che abbiano maturato una qualificata esperienza nell’ambito delle scuole territoriali o comunque nelle attività di formazione. La commissione è coordinata dal delegato di Giunta. 

5. La Giunta, a mezzo della Commissione nazionale, convoca periodicamente, in ogni caso almeno una volta l’anno, i Responsabili delle Scuole, sia per valutare i risultati dell’attività formativa, sia per discutere le problematiche eventualmente insorte. 

6. L’eventuale costo di iscrizione ai corsi e/o alle iniziative di formazione continua previsti agli artt. 5, 6 e 7 non può superare il limite rappresentato dalle spese di gestione sostenute. 

Gli avvocati iscritti all’Unione delle Camere penali, partecipano gratuitamente, quali relatori agli incontri formativi e di aggiornamento. Agli stessi è sempre garantito dalle scuole territoriali organizzatrici il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 

7. La Commissione nazionale cura la istituzione e l’aggiornamento di un Albo nazionale degli Avvocati dell’Unione particolarmente qualificati, disponibili a partecipare agli incontri di formazione e aggiornamento organizzati dalle Scuole territoriali con le modalità sopra indicate. 

8. Per creare il più ampio scambio di informazioni la segreteria dell’Unione avrà cura di comunicare almeno quindicinalmente ai responsabili delle Scuole ed ai Presidenti delle Camere penali tutti gli eventi organizzati dalle Scuole dell’Unione. 

TITOLO III – LA SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA

Capo I
Istituzione, organizzazione, scopi, attività 

Art. 9 - Istituzione e scopi 

1. La Scuola di formazione specialistica dell’avvocato penalista ha carattere nazionale, è istituita dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane ed ha sede in Roma. 

2. Essa è deputata alla organizzazione ed alla gestione del Corso per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale e processuale penale ai sensi dell’art. 9 della legge professionale e delle attività di formazione e qualificazione professionale previste dagli articoli seguenti. 

Art. 10 - Organizzazione 

1. La scuola nazionale è presieduta dal Presidente dell’Unione delle Camere penali italiane 

2. Gli organi di gestione della Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista sono il Comitato di Gestione ed il Comitato Scientifico. 

3. Il Comitato di Gestione ed il Comitato Scientifico sono nominati dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane e restano in carica non oltre la durata del mandato della Giunta. La Giunta ha il potere di revoca. 

4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente dell’Unione ed è composto dal Delegato di Giunta che lo coordina e da cinque membri, nominati dalla Giunta; tre, fra di essi, sono nominati su indicazione del Consiglio delle Camere Penali. Alle riunioni del Comitato di Gestione sono invitati i Responsabili delle sedi centrali della Scuola nazionale. 

Il comitato di gestione nomina i responsabili dei corsi e delle iniziative formative organizzate dalla Scuola nazionale. 

5. Il Comitato scientifico è composto da un Responsabile e da cinque membri tra cui di diritto il Responsabile del Centro Marongiu o un suo delegato. Unitamente al Comitato di gestione cura la progettazione, programmazione e verifica dei Corsi e delle iniziative formative e sceglie i relativi docenti che devono essere confermati dalla Giunta. 

6. La Scuola nazionale svolge la sua attività anche tramite sedi decentrate. Esse sono dirette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da quattro membri, nominati dal Comitato di gestione della Scuola nazionale. Fanno parte dell’organo di gestione, come sopra composto e nominato, il Responsabile della Scuola territoriale ove è istituita la sede decentrata, due componenti, individuati tra i Presidenti delle Camere penali e/o tra i Responsabili delle Scuole territoriali del distretto. 

7. Le sedi decentrate della Scuola nazionale, che dovranno essere aperte preferibilmente presso le Camere penali distrettuali, operano in conformità alle direttive del Comitato di gestione della Scuola nazionale ed i relativi organi di gestione hanno la medesima durata di quello centrale. 

Art. 11 – Attività 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista assicura: 

a) la formazione per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale; 

b) la formazione continua per il mantenimento del titolo di specialista in diritto penale; 

c) l’organizzazione di master , corsi e convegni di studio, volti al conseguimento dei più elevati livelli di qualificazione ed aggiornamento professionale; 

d) la formazione per la difesa innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. 

e) la eventuale pubblicazione di rassegne di dottrina e giurisprudenza. 

Capo II
Il Corso di alta formazione per l’avvocato penalista 

Art. 12 – Istituzione, finalità e sede 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza il Corso di alta formazione per l'avvocato penalista. 

2. La frequenza del corso alle condizioni indicate nel bando consente di sostenere la prova finale di ammissione. Coloro che all’esito saranno ritenuti idonei potranno richiedere la iscrizione all’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Il Corso di alta formazione è unico per l’intero territorio nazionale. 

Art. 13 – Organizzazione 

1. Il Corso di alta formazione ha durata e cadenza biennale. Gli incontri possibilmente avranno inizio in febbraio e terminano entro il mese di dicembre dell’anno successivo. 

2. Salvo diverse disposizioni di legge, il corso si articola su moduli di almeno duecento ore complessive ed è organizzato in conformità al programma concordato con i dipartimenti di Giurisprudenza coinvolti e con il Consiglio Nazionale Forense. 

3. La durata degli incontri, ciascuno con autonomo oggetto, sarà determinata in ragione della complessità dell’argomento trattato e delle modalità didattiche prescelte. 

4. Gli incontri si svolgeranno, anche tramite videoconferenza, nelle sedi centrali di Roma e Milano o in quelle decentrate. Ciascuna sede decentrata opererà come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 10 del presente regolamento. 

Art. 14 – Contenuti della didattica. 

1. Ferma l’autonomia scientifico-didattica dei docenti, l’attività di formazione della Scuola è strutturata, nei singoli incontri di cui si compone, secondo i criteri della specializzazione dell’avvocato penalista. Essa consiste, dunque, nell’addestramento teorico-pratico dell’avvocato penalista all’uso degli strumenti tecnico-giuridici per l’esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento e nell’acquisizione delle conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie. Viene perseguito, inoltre, l’obiettivo di incrementare la capacità di applicazione pratica di tali conoscenze. 

2. Nel corso degli incontri vengono previsti specifici momenti di interlocuzione e confronto fra i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Viene fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell’Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola. 

3. Devono essere effettuate - inoltre - esercitazioni scritte con la elaborazione di atti processuali 

4. Il piano di studio riserverà il 10% delle ore previste alla deontologia professionale. 

Art. 15 – Docenti 

1. Il corpo docente è scelto dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato di Gestione e del Comitato Scientifico della Scuola, fra avvocati, docenti universitari nonché, solo in presenza di specifiche esigenze, da magistrati o esperti, che abbiano maturato consolidata esperienza e conoscenza del tema trattato. 

Art. 16 – Destinatari e criteri selettivi 

1. L’iscrizione al Corso è consigliata agli avvocati che abbiano già maturato continuative esperienze professionali nel settore penale da almeno cinque anni. Possono partecipare gli iscritti ad uno degli Albi degli Ordini forensi italiani. Possono essere prese in considerazione, inoltre, richieste di iscrizione da parte di avvocati iscritti agli Albi di Ordini forensi di Stati dell’Unione Europea. 

2. Alla luce dei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità del Corso verrà determinato il numero dei partecipanti per ciascuna sede. 

3. In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili per ciascuna sede, il Comitato di Gestione della Scuola procederà ad una selezione, prendendo in considerazione innanzitutto l’anzianità di iscrizione alla Camera penale territoriale, nonché - in via residuale - i seguenti requisiti l’uno in via subordinata all’altro: 

l’aver proficuamente frequentato un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista;

l’esercizio della professione prevalentemente in materia penale; 

il voto di laurea ed il voto conseguito all’esito dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

In caso di parità di punteggio la preferenza verrà assegnata sulla base della anteriorità della domanda di iscrizione. In caso di ulteriore parità di punteggio, il Comitato di Gestione provvederà a sorteggio. 

Art. 17 – Frequenza 

1. Il Corso prevede la frequenza obbligatoria. Saranno ammessi all’esame finale soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80 % delle ore previste del programma biennale. 

Art. 18 – Prova di verifica finale 

1. Ferma restando la possibilità di valutare periodicamente il livello di preparazione raggiunto mediante prove scritte od orali, al termine dell’attività didattica, gli iscritti dovranno sostenere una prova di verifica finale, che si articolerà obbligatoriamente in un elaborato scritto consistente nella redazione di un atto processuale ed un successivo colloquio orale, che saranno valutati congiuntamente. Il colloquio partirà dalla discussione dell’atto redatto. La Commissione di valutazione, nominata di intesa tra la Scuola Nazionale i dipartimenti di giurisprudenza e universitari coinvolti ed il CNF e, comunque, con le modalità previste dal regolamento vigente sulla specializzazione forense, dovrà attenersi, nella valutazione, alle indicazioni ed ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense. La prova dovrà verificare se il candidato avrà affettivamente raggiunto un adeguato e complessivo livello di preparazione tecnica e deontologica. All’esito positivo della prova di verifica finale conseguirà il rilascio di attestato che sarà idoneo al riconoscimento da parte del CNF del titolo di Specialista, compatibilmente con il quadro normativo vigente 

Art. 19 – Quota e bando di iscrizione 

1. Possibilmente entro il 30 dicembre dell’anno che precede l’inizio del corso di alta formazione viene pubblicato sul sito dell’Unione Camere Penali Italiane e mediante altri idonei mezzi il Bando per l’iscrizione al Corso di Alta Formazione contenente l’indicazione del termine e della quota di iscrizione, nonché l’enunciazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione. Il programma del Corso sarà da quel momento consultabile sul sito dell’Unione Camere Penali Italiane nella pagina ad essa riservata. 

2. Ammontare e modalità della quota di iscrizione, che sono rese note nel bando di iscrizione, vengono determinate dall’organo a ciò deputato e saranno rese note tramite il bando di iscrizione. 

3. La gestione amministrativa ed economica dei Corsi della Scuola nazionale UCPI è curata dalla Gnosis Forense Impresa Sociale S.r.l. con sede in Roma alla via del Banco di S. Spirito n. 42. 

Capo III
Altre iniziative di formazione specialistica 

Art. 20 - Formazione continua specialistica 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza incontri dedicati all’approfondimento di singoli istituti già oggetto della formazione specialistica di cui al presente regolamento, proponendosi per ciascuno di essi di approfondire l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale intervenuta negli anni più recenti, anche al fine di individuare le strategie difensive. 

2. Nel corso degli incontri verranno previsti specifici momenti di interlocuzione con i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Verrà fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento nel corso della relazione. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell’Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola. 

3. Dovranno essere effettuate - se possibile - esercitazioni scritte ed orali. 

4. Sempre al fine di garantire la formazione continua specialistica, la Scuola nazionale organizza iniziative di formazione (quali seminari, convegni, tavole rotonde) in materie penalistiche, processual-penalistiche, di ordinamento giudiziario nonché di politica della giustizia. 

5. La partecipazione agli eventi formativi indicati nei commi precedenti è riservata a chi abbia già conseguito il titolo di specialista ed è necessaria, nella misura di almeno trenta ore annuali, per il mantenimento del suddetto titolo. 

6. Gli eventi formativi con le caratteristiche sopra evidenziate, necessari per il mantenimento del titolo di specialista, potranno essere organizzati anche dalle Scuole territoriali disciplinate dal Titolo II del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8. 

Art. 21 – Iniziative formative di alta qualificazione 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, corsi e master di formazione su specifiche materie, rientranti nell’ambito scientifico-disciplinare penalistico e/o processual-penalistico. 

Art. 22 – Corso nazionale di formazione per la difesa dinanzi alla Corte di Cassazione 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza, almeno con cadenza biennale un Corso nazionale di Alta formazione per la difesa innanzi alla Corte di Cassazione,riservato agli avvocati penalisti che abbiano già conseguito l'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 

Capo IV 
Disposizioni comuni (titolo III). 

Art. 23 - Disposizioni comuni 

1. Qualora la Scuola nazionale intenda conseguire l’accreditamento dell’attività formativa svolta, dovrà procedere con le stesse modalità previste dall’art. 8 del presente regolamento, con esclusione della prevista verifica. 

Roma, 14 gennaio 2017 

La Giunta 

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