CAMERA PENALE DI LUCCA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO *

 

Art. 1 — E' costituita la Camera Penale di Lucca, associazione tra Avvocati e Praticanti Avvocati.

 

Art. 2 — La Camera Penale di Lucca ha sede legale presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

 

Art. 3 — La Camera Penale di Lucca aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane.

 

Art. 4 — La Camera Penale di Lucca persegue i seguenti scopi: a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica; b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali; c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa; d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione;
e) vigilare sulla corretta applicazione della legge; f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.
 

 

Art. 5 — Fatte salve le ipotesi di cui ai commi successivi, possono essere iscritti alla Camera Penale di Lucca coloro che, appartenendo alla categoria di cui all'art.1, ne facciano domanda dichiarando di accettare il presente Statuto.

I praticanti avvocati possono essere iscritti alla Camera Penale ove effettuino la pratica forense presso uno studio legale.

Non possono essere iscritti alla Camera Penale gli avvocati che svolgono funzioni di magistrato onorario.

Le domande di ammissione sono indirizzate al presidente; il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione.

 

Art. 6 — L'appartenenza alla Camera Penale cessa per dimissioni o per morosità nei pagamenti delle quote associative annuali. Le quote associative dovranno essere versate entro e non oltre il 30 giugno dell’anno cui si riferisce l'iscrizione.

 

Art.7 — Organi della Associazione sono:

  1. L’Assemblea degli iscritti;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.

 

Art. 8 — L'assemblea dovrà riunirsi ordinariamente almeno una volta al mese.
Ad essa possono partecipare gli iscritti alla Camera Penale in regola con i versamenti delle quote sociali. Ogni iscritto dispone di un voto che deve esprimere personalmente, ovvero in forza di delega conferita per iscritto da altri soci. Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe. 

L'assemblea approva il bilancio annuale e delibera nell'ambito dello Statuto, su tutte le proposte di intervento da chiunque formulate.

L'assemblea si riunisce straordinariamente su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo e di un quinto degli iscritti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Camera Penale o, nei casi di cui all'art.11 dal Vice Presidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo, è presieduta dal Segretario. Il Segretario svolgerà le funzioni di segretario dell'Assemblea.
Il Presidente o, su suo incarico, il Segretario provvederà alla convocazione dell'assemblea, con manifesto affisso nei locali del Tribunale non meno di una settimana prima della sessione
, nonché con comunicazione a mezzo PEC ai singoli soci da inviarsi nel medesimo termine di cui sopra.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice.
Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal segretario dell'assemblea.

L’assemblea elegge, in occasione del Congresso UCPI, i propri delegati, i quali agiranno con vincolo di mandato conferito dall’assemblea stessa.

 

Art. 9 — L’assemblea elegge direttamente il Presidente della Camera Penale ed elegge, separatamente, il Consiglio Direttivo.

La votazione del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo avviene con un’unica scheda.

Ha diritto di voto e può essere eletto l’iscritto che sia in regola con l’iscrizione al 31 dicembre dell’anno precedente alle elezioni ed in regola con l’iscrizione al 30 giugno dell’anno in cui si svolgono le elezioni.

Allo scopo l'assemblea elegge l'Ufficio Elettorale, composto da tre membri. L'Ufficio Elettorale nomina il proprio presidente a maggioranza semplice. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale dirige le operazioni elettorali ed effettua gli scrutini pubblicamente. Ogni scheda elettorale dovrà recare la sottoscrizione del Presidente e di uno dei due scrutatori. 

Coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente devono presentare un proprio programma elettorale. La candidatura alla carica di Presidente è incompatibile con la candidatura a componente del Consiglio Direttivo.
La votazione del Presidente avverrà mediante indicazione su scheda di un solo nominativo. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio. 
Risulterà eletto Presidente colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La votazione del Consiglio Direttivo avverrà mediante indicazione su scheda di preferenze, fino a un massimo di quattro. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, si procederà a ballottaggio. 

In caso di nuova parità di voti sia per i membri del Consiglio Direttivo sia per il Presidente, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

Le elezioni sono tenute nel mese di ottobre dell’anno di riferimento.

 

Art.10 — Il Presidente rappresenta la Camera Penale. Dura in carica due anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. La carica di Presidente in ogni caso non può essere mantenuta per più di quattro anni consecutivi.

Il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente in caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente. In questo caso l’assunzione della carica equivale al mandato biennale, indipendentemente dalla durata del periodo di assunzione delle funzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo o qualora a ciò delegato.

Il Presidente che abbia svolto tale funzione per due mandati consecutivi è membro onorario del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto al suo interno.
L'Avv. Graziano Maffei, in considerazione dell'impegno profuso e della dedizione dimostrata alla Camera Penale di Lucca viene nominato Presidente Onorario.
Il candidato Presidente, al momento della sua candidatura, deve dichiarare la propria appartenenza a partiti politici, la titolarità di cariche pubbliche o cariche in enti/società a partecipazione pubblica o in organismi o associazioni anche forensi.

 

Art.11 — Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, oltre al Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e si riunisce almeno una volta ogni bimestre su convocazione a mezzo e mail del Presidente o del Segretario, oppure su richiesta di almeno due membri. 

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza semplice il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Nell’ipotesi di dimissioni o di impedimento definitivo di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, assume in suo luogo la carica il primo dei non eletti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni a partire dalla data di promulgazione dei risultati, non possono ricoprire cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, all'interno del Consiglio Direttivo per più di due volte consecutive e non sono eleggibili per più di quattro volte consecutive.

 

Art. 12 — La carica di Presidente della Camera Penale e di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con:

a) rivestire cariche in associazioni o organismi forensi;

b) la funzione di parlamentare nazionale e europeo, la carica di Ministro, vice-ministro o sottosegretario di Stato.

 

* Approvato dall'assemblea in data 24 ottobre 2016.

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