Libertà di informazione - Delibera della Camera Penale di Lucca
Il consiglio direttivo della Camera Penale di Lucca,
preso atto
dell’inchiesta sul doping nel ciclismo che ha coinvolto 17 persone di varie cittadine della provincia, fra le quali alcune attinte da misure cautelari personali eseguite nella mattina dello scorso 8 febbraio;
constatato
che la notizia degli arresti e delle perquisizioni è stata pubblicata dalla stampa locale e nazionale ben prima della conferenza stampa convocata per le ore 11.00 del giorno stesso e quindi ancora prima che tutti i diretti interessati potessero averne piena conoscenza. E’ evidente come ai giornalisti sia stato fornito materiale nella sola disponibilità degli inquirenti (in particolare, la registrazione integrale di alcune intercettazioni oltre a un video che riporta il logo della Polizia di Stato), pubblicato in contemporanea con l’esecuzione delle misure;
constatato altresì che
come già accaduto recentemente per altre inchieste toscane, si assiste a una spettacolarizzazione della giustizia che integra una pratica tanto diffusa quanto illecita; il circo mediatico a cui siamo oramai tristemente avvezzi non solo comporta la violazione della privacy e della dignità di persone, non colpevoli fino a una sentenza irrevocabile di condanna, ma ancor di più si fonda su pratiche contrarie alle norme interne e sovranazionali. In attesa che entri in vigore la nuova normativa in tema di intercettazioni, basti ricordare gli articoli 114 c.p.p., 329 c.p.p. e 684 c.p., i quali vietano e puniscono la pubblicazione arbitraria e comunque integrale di atti di un procedimento penale, imponendo l’obbligo del segreto sugli atti di indagine fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza; così come l’articolo 10 CEDU che, nel sancire il diritto della libertà di espressione, ribadisce che tale diritto implica la contestuale assunzione di doveri e responsabilità, misure volte “alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.
evidenziato
come sia stato dato particolare risalto alla notizia riguardante la perquisizione eseguita nello studio di un Collega, non interessato da alcuna misura cautelare, il cui operato professionale è evidentemente tutelato dalle garanzie di cui all’art. 103 del codice di rito,
tanto premesso,
denuncia
con forza l’accaduto e auspica che la libertà di informazione, diritto incontestabile, venga sempre esercitata nel rispetto delle più elementari norme di civiltà, ancor prima di quelle penali.
Manda
all'Unione delle Camere Penali, all'Osservatorio sull'Informazione Giudiziaria UCPI, ai Presidenti delle Camere Penali della Toscana, al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Tribunale di Lucca, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Lucca, li 10 febbraio 2018
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