17-21 aprile - Astensione magistratura onoraria
Diamo diffusione del testo della delibera di astensione assunta da A.N.M.O., FEDR.M.O.T., C.O.G.I.T.A., C.O.N.A.M.O. e U.N.I.M.O.
La Feder.M.O.T., U.N.I.M.O., A.N.M.O., C.O.G.I.T.A., C.O.N.A.M.O. in esecuzione delle conformi delibere adottate dai propri Consigli Direttivi e per le ragioni condivise per la massima parte dalle Associazioni dei Giudici di Pace ANGDP, CGDP, UNAGIPA, comunicano l’astensione dalle udienze civili e penali nei termini che seguono.
Non si erano mai visti i Capi di pressoché tutte le Procure della Repubblica italiane scendere compattamente in campo per perorare un ripensamento del Governo. È invece avvenuto per difendere i diritti dei magistrati onorari, ritenuti un’importante risorsa per la giustizia e il suo buon andamento.
A fronte della rappresentata urgenza, il Ministro si è trincerato dietro a iniziative dilatorie, che avrebbero dovuto precedere e non seguire la legge-delega 57/2016, quali l’acquisizione del parere politico dell’Associazione nazionale magistrati e di un parere tecnico del Consiglio di Stato avente a oggetto l’attuazione della predetta legge-delega.
Tali pareri, per quanto autorevoli, non certo possono disattendere i parametri costituzionali e vincolanti travolti dalla citata legge-delega, il cui ripristino appare pertanto necessario, urgente e non procrastinabile.
La Costituzione obbliga il legislatore ordinario e gli altri poteri ad attuare un ordinamento giudiziario in cui i magistrati si distinguano soltanto in base alle funzioni esercitate e alle modalità di reclutamento (art. 106 e 107 Cost.), per il resto avendo diritto, al pari degli altri lavoratori, a un sistema retributivo e previdenziale strutturato secondo criteri di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 e seg. Cost.).
Rispettati tali limiti irrinunciabili, la nomina di magistrati onorari reclutati al di fuori del concorso ordinario, proprio in quanto ammessa per le sole funzioni attribuite a giudici singoli (art. 106, comma 2, Cost.), non comporta, al pari del loro trattenimento in servizio sino all’età pensionabile, il conferimento di ulteriori funzioni riservate alla magistratura di ruolo, quali l’elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno e l’esercizio di funzioni presidenziali, semi-direttive e direttive, che implicano un coordinamento o una direzione di altri magistrati.
È lo stesso Ministro della Giustizia a porre in dubbio tale riparto di competenze e il rispetto delle prerogative esclusive della magistratura di ruolo nel momento in cui richiede l’avallo politico dell’ANM a una riforma che riconosca maggiori diritti ai magistrati onorari, in quanto, implicitamente, con tale richiesta, ingenera il dubbio che la riforma possa travolgere tali competenze e prerogative esclusive.
Parimenti fuorviante è il quesito posto al Consiglio di Stato, nel passaggio in cui si chiede se la legge-delega 57/2016 consenta di stabilizzare i magistrati onorari che non raggiungerebbero l’età pensionabile al termine dei quatto mandati da essa previsti. A un così circoscritto quesito il Consiglio di Stato potrebbe dare risposta negativa, in quanto la legge-delega pone criteri direttivi rigidi che, peraltro, violano i già citati principi costituzionali di inamovibilità e indipendenza di tutti i magistrati, non solo di ruolo.
Tale conduzione dell’iniziativa politica si iscrive in un più lungo disegno di aggressione all’indipendenza e all’autonomia della magistratura onoraria che accomuna quello attuale ai precedenti Governi, approdando però a un assetto irrazionale e fortemente peggiorativo del preesistente quadro legislativo, che, per lo meno, aveva consentito il conferimento di mandati reiterabili alla scadenza e, dopo la riforma Carotti del 1998, il mantenimento in servizio dei magistrati onorari, confermati dopo il primo triennio, sino al varo di un riordino coerente coi principi di cui all’art. 106 Cost..
Il fatto che sia stato fatto scadere il termine previsto dall’art. 245 del D.l.vo 51/1998, senza che si fosse attuata quella riforma costituzionalmente orientata che detta norma prefigurava, è un emblematico indice di quali intenti siano stati perseguiti dal Ministro Orlando: rottamare la magistratura onoraria e i valori costituzionali cui dovrebbe conformarsi la sua riforma.
La legge-delega 57/2016, infatti, sottopone l’incarico del magistrato onorario a scadenze temporali rigide e vieta la reiterazione dell’incarico al di fuori di un predeterminato numero di volte, segnando una discontinuità con il precedente ordinamento e travolgendo anche i magistrati nominati sotto il vigore del precedente e meno autoritario inquadramento.
La precarizzazione della magistratura o di sue singole componenti, non è invero nella disponibilità di alcun potere pubblico e ogni ipotesi politica o legislativa che acceda a tale epilogo non può che trovarci schierati a difesa dei valori perseguiti dai Padri Costituenti, ossia di una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, sulla distribuzione pluralistica delle funzioni, sull’autonomia dell’ordine giudiziario e delle altre magistrature, sulla indipendenza di ciascun singolo giudice, sull’obbligo di leale collaborazione tra poteri dello Stato.
Chiediamo quindi, ancora una volta, al Ministro della giustizia Andrea Orlando di abbandonare la linea pervicacemente intrapresa della demolizione dei diritti costituzionali posti a salvaguardia dell’indipendenza ed inamovibilità della magistratura onoraria, senza frapporre alla loro completa attuazione iniziative dilatorie, ma portando in Parlamento un decreto-legge che azzeri le aberrazioni
costituzionali della legge-delega 57/2016 e attui il principio di indipendenza dei magistrati onorari, ribadendo l’esclusiva titolarità in capo alla magistratura di ruolo, reclutata attraverso il concorso ordinario di cui all’art. 106, comma 1, della Costituzione, delle prerogative che a essa sola competono in materia di autogoverno e direzione degli uffici e accordando a quella onoraria, subito e non fra 3, 5 o 20 anni, i diritti economici e previdenziali più adeguati, non inferiori alle soglie indicate negli atti di indirizzo del Parlamento, in coerenza con i vincoli sovranazionali che vietano di discriminare i magistrati onorari in ordine al trattamento economicoprevidenziale e alla durata del rapporto di servizio.
La Federmot ha peraltro già sottoposto all’ANM, unitamente alle Associazioni sopra richiamate, una proposta, che chiediamo ai magistrati di ruolo di fare propria e promuovere, con la quale si consente ai magistrati onorari di concentrarsi sull’esercizio delle proprie funzioni di supporto alla magistratura di ruolo, astenendosi da altre attività di pubblico impiego o forensi durante il proseguimento dell’incarico giudiziario, previo collocamento in aspettativa non retribuita da altri incarichi pubblici e possibilità di iscrizione alla sola sezione speciale dell’albo avvocati (che non consente di svolgere il patrocinio legale a favore dei privati), mantenendo i soli diritti di autogoverno già riconosciuti, presso gli appositi organi distrettuali, ove già essi eleggono i propri rappresentati, previo riconoscimento, sino all’età pensionabile, di una retribuzione coerente con l’impegno a tempo pieno e con la natura professionale dell’attività svolta.
Massima è poi l’apertura a qualsiasi altra soluzione rispettosa dei richiamati vincoli costituzionali, che non mortifichi la professionalità maturata, nei rispettivi ambiti, dai giudici e dai pubblici ministeri onorari, eventualmente individuando ulteriori e nuove competenze, che completino quelle giurisdizionali già attribuite, integrandole di ulteriori contenuti correlati agli adempimenti di studio ed istruttori consentanei all’efficiente esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti.
Ciò premesso, nel richiamare e rinnovare le considerazioni già espresse in occasione dell’ultima astensione, le sopracitate associazioni dei magistrati onorari
PROCLAMANO
l’astensione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio nella Repubblica dalle udienze civili e penali e dalle altre attività d’istituto dal 17 al 21 aprile 2017, ai sensi del paragrafo n. 1 del Codice di Autoregolamentazione pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2003.
INVITANO
al contempo il Consiglio Superiore della Magistratura, la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, i Capi degli uffici giudiziari, gli Organismi e le associazioni forensi e le Associazioni dei consumatori a voler prendere posizione in ordine a quanto richiesto dai magistrati onorari – ossia il mero proseguimento del rapporto di servizio, inteso come rapporto tendenzialmente full-time, sino all’età pensionabile e la riqualificazione economico previdenziale – fermo restando l'assoluto rispetto della prevalenza funzionale della magistratura di ruolo, tra cui la progressione economica e di carriera, l’elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno, la titolarità delle funzioni di coordinamento, presidenziali, semi-direttive e direttive.
Per delega dei presidenti delle associazioni aderenti
Il Presidente vicario FEDERMOT
Dr. Raimondo Orrù
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